Percorsi assistenziali per il medico

Il Medico di Medicina Generale, dopo valutazione del medico specialista del SSN, e il Pediatra di libera scelta, qualora identificano un sospetto diagnostico di patologia rara inclusa nell’allegato 1 del D.M. n° 279/2001, indirizzano il paziente presso uno dei Presidii Regionali identificati per la patologia sospettata.

La prescrizione delle prestazioni sanitarie per i pazienti con diagnosi di MR, erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo, dovranno recare l’indicazione del codice di esenzione specifico per la patologia diagnosticata.
Durante l’iter diagnostico nel sospetto di una specifica malattia rara compresa nell’ elenco allegato al D.M. 279/2001, le indagini finalizzate alla diagnosi sono erogate in regime di esenzione, su esclusiva indicazione di un Medico Specialista che opera in un Presidio accreditato per malattia rara. Il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta potrà quindi riportare nella ricetta, su tale indicazione, il codice di esenzione R99.

Fermi restando i limiti di prescrittibilità previsti dalla vigente normativa, ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo e di altre prestazioni non collegate alla patologia rara.

La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo è effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete.

Prestazioni in esenzione dalla partecipazione al costo
Ai sensi del DM 279/01, art. 5, comma 2, si ricorda che tutte le prestazioni e gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi di malattia rara sono da considerarsi in esenzione dalla partecipazione al costo e, nel caso di malattia rara di origine ereditaria, sono da considerarsi in esenzione dalla partecipazione al costo anche le indagini genetiche sui familiari dell’assistito.

Si precisa che il codice di esenzione per malattia rara dell’assistito non è collegato ad uno specifico elenco di prestazioni, ma può essere associato a tutte le prestazioni che il medico del Centro accreditato o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta valutino correlabili alla patologia stessa. Si precisa che sono da considerarsi in esenzione dalla partecipazione al costo tutte le prestazioni e i farmaci inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza.

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