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Certificati per gravi patologie
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata”. E’ quanto prevede finora il contratto collettivo nazionale di lavoro per il pubblico impiego.
Pertanto la gravità della patologia deve essere accertata e certificata dalla competente ASL.
Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Quindi, nella certificazione che l’interessato deve esibire non solo deve essere espressamente specificato che si tratta di una grave patologia, ma anche il tipo di terapia. ovvero che si tratta di terapie invalidanti
Si ricorda infine che per usufruire delle agevolazioni su malattia e periodo di comporto non è richiesto il riconoscimento di invalidità e/o di handicap grave, e, nel contempo, non è di per sé sufficiente essere in possesso del riconoscimento di handicap anche grave e della certificazione di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.
Gravi patologie e periodo di comporto nel pubblico impiego
Molti contratti di lavoro del pubblico impiego (enti locali, scuola, sanità), prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.
I contratti del comparto Regioni e Autonomie Locali e del comparto Ministeri citano a titolo esemplificativo l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS.
Secondo alcuni contratti (per esempio per la scuola vedi art. 17 – comma 9 del contratto) per usufruire del beneficio non è sufficiente la grave patologia, ma è necessario che il dipendente debba sottoporsi a terapie invalidanti.
Sul punto, pertanto, è sempre necessario verificare che cosa prevede il contratto di lavoro del comparto di appartenenza.
I contratti di lavoro nel citare patologie gravi e terapie invalidanti non fanno mai riferimento ad alcuna specifica normativa. I casi che rientrano nella fattispecie prevista dai contratti di lavoro devono essere valutati di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.
Per questo, per quanto riguarda la classificazione delle malattie per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, a nostro parere, non sono utili:
1. La normativa sulle malattie che comportano il diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (Decreto Legislativo n. 124/98 e successive modificazioni ed integrazioni, Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001);
2. il Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che regolamenta la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari. A questo proposito una nota emessa dal Servizio Legale dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 23/07/2004 (Prot.n. 10038 Milano) rileva che una definizione di patologia grave è affrontata nel D.M. n. 278/2000 in cui la gravità della patologia è definita in rapporto alle patologie acute o croniche determinanti temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, etc. ma afferma, subito dopo, che la finalità del regolamento contenuto nel D.M. 278/2000 non può ritenersi sovrapponibile all’ipotesi contrattualmente prevista confermando l’assenza di chiari riferimenti normativi per la definizione di grave patologia;
3. il D. M. 2 agosto 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze che contiene un elenco di patologie redatto allo scopo di esonerare le persone affette da queste patologie dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
In definitiva, le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.
Importante
Si ricorda infine che per usufruire delle agevolazioni su malattia e periodo di comporto non è richiesto il riconoscimento di invalidità e/o di handicap grave, e, nel contempo, non è di per sé sufficiente essere in possesso del riconoscimento di handicap anche grave e della certificazione di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.
Gravi patologie e periodo di comporto per i dipendenti delle aziende private
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 40 del 2005 auspica la possibilità di estensione del periodo di comporto, anche nell’impiego privato, nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi particolari di estensione del periodo di comporto si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria.
Una più estesa diffusione è demandata dunque alla contrattazione collettiva soprattutto con riferimento al rapporto di lavoro privato.
Si consiglia pertanto di verificare attentamente quanto previsto dai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.
Si raccomanda, comunque, una lettura della circolare che contiene informazioni utili anche su altri aspetti (aspettativa non retribuita, congedo straordinario per cure, part-time, ecc..).