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Esenzione per Patologia
La richiesta di esenzione potrà essere, in alternativa, effettuata presso gli uffici come riportato di seguito.
Dal 1 ottobre del corrente anno le esenzioni dal ticket sanitario, sia per motivi di reddito che per motivi di salute non saranno più soggetti a proroga. Invitiamo quindi la popolazione a seguire l’iter sotto indicato per richiedere l’esenzione sia per reddito che per patologia.
Hanno diritto all’esenzione sui ticket, parziale o totale per le cure mediche e sanitarie collegate alla malattia, le persone affette da:
- malattie croniche
- malattie invalidanti
- malattie rare
- patologie oncologiche
- in attesa di trapianto
Hanno inoltre diritto all’esenzione, sempre limitatamente alla malattia, i tossicodipendenti in terapia con il metadone o inseriti in una comunità di recupero.
L’esenzione va richiesta all’Asl territorialmente competente presentando:
- documento di identità
- tessera sanitaria
- codice fiscale
- certificato (recente, massimo 3 mesi) medico attestante la malattia, rilasciato da specialista di struttura pubblica o accreditata, copia della cartella clinica (che verrà valutata da un medico della ASL) rilasciata da un ospedale pubblico o da una struttura accreditata, copia verbale d’ invalidità
- delega scritta e firmata per la richiesta di esenzione, qualora impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, corredata da un documento d’identità in corso di validità del delegato e del delegante
Dopo aver valutato la documentazione l’Asl rilascia un tesserino di esenzione, con la definizione della malattia e il suo codice identificativo. La durata dell’esenzione può essere permanente o limitata, secondo i tipi di malattia e/o le normative regionali.
| Distretto | Indirizzo email |
|---|---|
| Distretto 35 | distretto35@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 36 | distretto36@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 37 | distretto37@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 38 | distretto38@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 39 | distretto39@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 40 | distretto40@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 41 | distretto41@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 42 | distretto42@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 43 | distretto43@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 44 | distretto44@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 45 | distretto45@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 46 | distretto46@aslnapoli2nord.it |
| Distretto 47 | distretto47@aslnapoli2nord.it |
Esenzione per malattie croniche
Per alcune malattie croniche è prevista la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini di monitorare l’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.
Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi.
L’esenzione deve essere richiesta al Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sulla base di tale certificazione viene rilasciato un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione
Esenzione per malattie rare
Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali:
- rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
- gravità clinica;
- grado di invalidità;
- onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).
L’esenzione dal ticket è garantita su tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare sono in regime di esenzione:
- le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
- le indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Esenzione per invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
L’invalidità civile è accertata dall’INPS
Sono esenti per TUTTE LE PRESTAZIONI di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le seguenti categorie:
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata)
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari /vittime dovere e familiari superstiti
- G01Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio
Sono esenti SOLO PER LE PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA che ha causato lo stato di invalidità le seguenti categorie:
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)